1. Obblighi e facoltà del locatore
1.1 Zurlo Auto srls. p.iva 02419080748 (pec zurloauto@pec.it) di seguito denominata “locatore” – consegna al locatario – di seguito denominato “cliente” – l’autoveicolo con il serbatoio pieno di carburante (circostanza diversa sarà opponibile se risultasse da regolare verbale di consegna “vdc” e da contratto di noleggio). L’età minima per il noleggio dell’autoveicolo è di 23 anni e quella massima è di 80 anni. E’ possibile noleggiare vetture appartenenti ai gruppi a/a1/a2/b/c/c1/d/e1/e2/f/m1/s anche se l’età del conducente è di minimo 21 anni esclusivamente previo pagamento del supplemento “young driver” il cui costo è specificato a pag. 1 del contratto di noleggio. I dettagli e i requisiti inerenti alle età richieste e alla patente di guida sono anche consultabili sul sito internet www.salentoautonoleggio.it. In ogni caso, sia il cliente che ogni conducente autorizzato alla guida del veicolo oggetto di noleggio devono ottemperare alle formalità di identificazione e qualificazione richiesta dal locatore. E’ fatta salva in ogni caso la facoltà del locatore di rifiutare la conclusione del contratto a sua libera discrezione nonché a suo insindacabile giudizio. L’autoveicolo viene consegnato in perfette condizioni e corredato di tutti gli accessori e documenti sia di legge sia di uso (triangolo per la sosta di emergenza; attrezzi; gilet ad alta visibilità; ruota di scorta, nonché gli altri eventuali accessori elencati a pag. 1 del contratto di noleggio; carta di circolazione, che deve essere sempre lasciata nell’autoveicolo; il certificato ed il contrassegno di assicurazione, nonché la carta verde assicurativa). tale circostanza viene data per acquisita dalla mancata contestazione del cliente che, prendendo l’autoveicolo, riconosce che il medesimo è in ottimo stato di manutenzione ed idoneo all’uso pattuito ed altresì che esso è dotato di tutti gli accessori e documenti sopra indicati. E’, comunque, fatto salvo il diritto del cliente di provare l’esistenza di eventuali vizi occulti al momento della consegna e/o di vizi sopravvenuti nel corso del noleggio che non siano a lui imputabili. E’ obbligo del cliente di comunicare al locatore la scoperta dei predetti vizi con immediatezza. Su espressa richiesta del cliente, l’autoveicolo potrà essere dotato anche di navigatore satellitare portatile; in tal caso, il cliente dovrà sottoscrivere apposito verbale di consegna e pagarne il relativo supplemento, così come indicato nel contratto individuale di noleggio.
1.2 Se il cliente, in caso di sinistro e/o furto e/o incendio e/o arresto del veicolo, ne richiede la sostituzione, il locatore può avvalersi della facoltà di non concedere la sostituzione del mezzo e di non procedere oltre nell’esecuzione del contratto, rinvenendosi in tali eventi una giusta causa di scioglimento del rapporto. Ove si avvalga dell’anzidetta facoltà, il locatore rinuncia al diritto alla corresponsione della tariffa di noleggio per il periodo contrattuale residuo.
1.3 Il locatore si obbliga a rimborsare al cliente le somme da lui spese per riparazioni dovute a guasti dell’autoveicolo purché le medesime risultino da fattura regolarmente intestata alla Zurlo Auto srls. per spese il cui ammontare è superiore a €40,00 (iva inclusa), il cliente dovrà chiedere autorizzazione preventiva al locatore. Le spese saranno rimborsate solo nel caso in cui il guasto non sia stato causato dal cliente e se preventivamente autorizzato dal locatore. In caso di guasto, il veicolo dovrà essere riconsegnato dal cliente presso qualsiasi agenzia del locatore che provvederà alla sostituzione del medesimo, salvo disponibilità, senza alcune onere e salva la facoltà del locatore di non concedere il veicolo sostitutivo, rinvenendosi in tale evento una giusta causa di scioglimento del rapporto. Ove si avvalga dell’anzidetta facoltà, il locatore rinuncia al diritto alla corresponsione della tariffa di noleggio per il periodo contrattuale residuo. Nel caso di veicoli 9 posti, la sostituzione potrà avvenire con un veicolo analogo oppure con 2 vetture. Il locatore garantisce che la responsabilità civile del cliente (e/o di altra persona specificatamente indicata sul contratto e pertanto autorizzata a condurre l’autoveicolo) è coperta da regolare polizza assicurativa rca a norma delle vigenti leggi, con un massimale unico di € 5.000.000,00 per i danni alle persone, ed € 1.000.0000 alle cose o agli animali. La superiore polizza, essendo di natura essenziale, è sufficientemente portata a conoscenza del cliente.
2. Obblighi e facoltà del cliente-locatario
2.1 Il cliente è responsabile dell’autoveicolo fino al momento della cessazione del contratto di noleggio anche se il controllo di rientro non è effettuato in sua presenza. In caso di restituzione del veicolo durante l’orario di chiusura dell’ufficio, il cliente è responsabile per il pagamento del costo di noleggio fino alla presa in consegna della vettura da parte del personale di banco del locatore. Gli eventuali danni che dovessero riscontrarsi sull’autoveicolo saranno posti ad esclusivo carico del cliente.
2.2 Il cliente si obbliga: a) a pagare il corrispettivo di noleggio comprensivo, oltre che della tariffa ufficiale, anche degli importi contrattualmente stabiliti a titolo di penale (ove dovuti) nonché dei supplementi previsti; b) a condurre diligentemente l’autoveicolo e a custodirlo insieme agli accessori e ai documenti e nel rispetto di tutte le norme vigenti in Italia e nei paesi ove è permesso condurre il veicolo; c) a riconsegnare l’autoveicolo con il serbatoio pieno di carburante e comunque con lo stesso livello di carburante di inizio noleggio. non ottemperando a tale obbligo, il cliente autorizza il locatore ad addebitargli, oltre al costo del carburante, un costo supplementare per il servizio di rifornimento, (c.d. “refuel”) il cui importo è commisurato ad € 1,90 litro + servizio rifornimento € 10. Inoltre, il cliente ha l’obbligo di prestare attenzione sul tipo di carburante da immettere nel serbatoio (benzina senza piombo o gasolio); in caso di immissione di carburante non idoneo al motore dell’autoveicolo e/o in caso di immissione di carburante impuro, il cliente sarà ritenuto responsabile di tutti i danni occorsi e delle spese sostenute per l’eventuale recupero del veicolo e, quindi, sarà tenuto a corrisponderne il pagamento, d) a curare la manutenzione ordinaria del veicolo, l’ingrassaggio, il controllo dei livelli dei lubrificanti e dell’olio dei freni; e) a procedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione e/o pedaggi autostradali e/o biglietti di parcheggio in cui incorrerà durante il noleggio e a versare al locatore, in caso di omesso tempestivo pagamento, le spese per l’istruzione della pratica (€ 25,00 + iva); f) a tenere indenne il locatore da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per danni subiti ai beni trasportati o comunque presenti nell’autoveicolo; g) a non introdurre animali nel veicolo; h) a riconoscere di non essere titolare di alcun diritto reale sull’autoveicolo e di non poterlo, pertanto, vendere e/o disporne neanche a guisa di pegno; i) nel caso di possesso di pass riservato a disabili, il cliente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’autorità competente la targa del veicolo noleggiato al fine di evitare l’addebito per le spese di notifica per le sanzioni amministrative elevate a mezzo telecamera per infrazioni al codice della strada. In conformità con la normativa sui circuiti finanziari internazionali (compagnie di carte di credito), e salvo quanto stabilito dai successivi artt. 2.4 e 4.1 in tema di imputazione della responsabilità, sono addebitate al cliente tutte le spese non note al momento della consegna del veicolo ma rilevate successivamente alla restituzione della vettura (c.d. “delayed charge”). La sottoscrizione del contratto di noleggio implica l’accettazione della clausola “delayed charge”. rientrano nell’ambito del “delayed charge” le seguenti tipologie di spesa: multe, parcheggi, pedaggi autostradali, rifornimenti di carburante, danni arrecati alla vettura, perdita e/o danneggiamento e/o furto di tutti gli accessori del veicolo, perdita e/o danneggiamento e/o furto del contrassegno di assicurazione, delle chiavi e/o delle targhe. qualora il contratto di noleggio preveda un deposito cauzionale in contanti, il locatario accetta e autorizza il locatore a trattenere la somma fino alla chiusura delle operazioni di verifica danni che, ove non possibile al momento della riconsegna dell’auto a titolo meramente esemplificativo e senza esclusione di altri eventi, in caso di vettura sporca, scarsa visibilità per pioggia o cattiva illuminazione del luogo di riconsegna, sarà effettuata nel giorno successivo a quello di riconsegna.
2.3 Il cliente si impegna a non condurre od usare l’autoveicolo e a non permettere e/o tollerare che altri lo conducano o lo usino: a) in uno stato diverso dall’ Italia. La conduzione del veicolo nel territorio di uno stato estero diverso da quelli sopra elencati rende inefficaci tutte le coperture assicurative, nonché, legittima il locatore ad addebitare, in via di rivalsa, al cliente tutte le spese e i costi eventualmente sostenuti per l’inosservanza dell’impegno assunto; b) per il trasporto di persone o cose a titolo oneroso; c) in competizioni e/o prove di velocità; d) in eccesso di velocità; e) per uno scopo contrario alla legge; f) se si tratta di persona non indicata a pag. 1 del contratto individuale di noleggio; g) se si tratta di persona che ha fornito al locatore informazioni false circa la propria età, nome, indirizzo, luogo e data di riconsegna del veicolo a fine nolo; h) per spingere e/o trainare oggetti; i) su trazzere, e/o strade non asfaltate e/o percorsi fuoristrada. il cliente è obbligato ad osservare la normativa prevista dal nuovo codice della strada (art. 117). al momento della consegna, i veicoli sono privi di additivo antigelo. In presenza di situazioni ambientali o climatiche che ne richiedano l’uso (es. guida in montagna o temperature rigide) l’aggiunta del predetto additivo dovrà essere effettuata a cura e spese del cliente.
In ogni caso, salva la prova di cui all’art. 1588 cod. civ. il cliente dovrà risarcire il locatore per i danni derivanti dall’eventuale congelamento del carburante, nonché rimborsarlo di tutte le spese sostenute per il recupero del veicolo. il cliente si impegna ad utilizzare le catene da neve ove obbligato per legge.
2.4 In conformità con quanto previsto dall’art. 1588 cod. civ, il cliente si obbliga a risarcire il locatore di qualsiasi danno, per qualsiasi ragione occorso all’autoveicolo, qualora non provi che il danno sia accaduto per causa non imputabile al cliente medesimo. I danni verranno rilevati, quantificati e stimati attraverso apposita perizia tecnica, sulla base dei listini prezzi delle case costruttrici, tenendo conto, altresì, dei costi di manodopera, dei materiali di consumo, dello smaltimento rifiuti nonché del fermo tecnico del veicolo. All’atto della sottoscrizione del contratto, il cliente è obbligato a versare, mediante carta di credito, contanti, assegno, un deposito cauzionale, il cui importo è indicato nel contratto individuale di noleggio. La somma sarà restituita al cliente qualora, all’estinzione del rapporto contrattuale, il veicolo verrà riconsegnato integro e completo di tutte le sue parti ed accessori. Per qualsivoglia danno relativo al veicolo, a sue parti o accessori, ascrivibili a qualsivoglia fattispecie, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e senza esclusione di altri eventi, le ipotesi di sinistro – con o senza collisione con altri veicoli -, nonché, di furto o incendio, sia totale che parziale, il locatore è autorizzato a trattenere in via definitiva la somma di denaro commisurata all’entità del pregiudizio sofferto attraverso addebito su carta di credito o senza restituzione del deposito cauzionale versato al momento della stipula del contratto, è, tuttavia, convenuto che in presenza di copertura assicurativa “collisione” “furto” “incendio” “eventi sociopolitici e naturali”, il predetto addebito non potrà eccedere i valori massimi indicati nel successivo art. 5,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 – rispettivamente con riferimento all’ipotesi di danni al veicolo a seguito di collisione con veicoli identificati (penale “c”) quella di furto (penale “f”) incendio (penale ”i”) eventi sociopolitici e naturali (penale “e” )-, in conformità alle penali e scoperto così come indicati nel successivo art. 5, sottoposti alla lettura del cliente prima della sottoscrizione. e’ espressamente convenuto che l’efficacia delle coperture assicurative opzionali “collisione”, “furto”” incendio” e “eventi sociopolitici” opera solo a condizione che l’evento lesivo non sia imputabile a dolo o colpa grave del cliente. resta fermo, pertanto, il diritto del locatore al risarcimento integrale, ove il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave del cliente. Resteranno ad integrale carico del cliente i danni provocati a tutte le parti meccaniche le serrature delle portiere, la tappezzeria, le parti interne in generale e tutti gli accessori del veicolo, i documenti (inclusi i documenti assicurativi), le chiavi, le targhe, il triangolo, il kit di sicurezza, il gilet ad alta visibilità. In caso di sinistro, il locatore provvederà comunque ad addebitare al cliente, in via cautelativa, una somma quantificata attraverso l’applicazione della “tabella danni” sbc (presente all’interno dell’autovettura), ovvero (per i danni da questa non contemplati) attraverso apposita perizia tecnica, in attesa della chiusura della pratica da parte della compagnia assicuratrice. In presenza di indennizzo assicurativo, questo verrà portato a scomputo delle eventuali penali applicate al cliente. Ove il danno risulti imputabile al cliente per colpa o dolo, sarà a lui addebitato anche il costo della perizia danni, se eseguita, e delle spese postali. Inoltre, per qualsivoglia danno ascrivibile a responsabilità del cliente ai sensi dell’art. 1588 cod. civ, sarà a lui interamente addebitato il lucro cessante derivante dal fermo tecnico del veicolo per le necessarie riparazioni. In particolare, per i danni contemplati dalla “tabella danni” sbc il fermo tecnico costituisce una delle voci che compongono l’importo forfettario ivi esposto; mentre, per i danni non contemplati dalla predetta tabella, sarà addebitata al cliente una somma, calcolata in base alla tariffa ufficiale in vigore, pari all’importo dovuto se il noleggio fosse proseguito per una durata corrispondente al periodo di fermo tecnico. nell’ipotesi di violazione del codice della strada e/o delle altre disposizioni, anche di natura regolamentare, che disciplinano la circolazione stradale nelle aree urbane ed extraurbane commessa dal cliente o dal conducente-anche se diverso dal cliente quest’ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne il locatore dalle sanzioni irrogate dalle autorità competenti. qualora, unitamente o disgiuntamente dalle predette sanzioni, sia disposto il fermo amministrativo e/o il sequestro del mezzo, il cliente dovrà, inoltre, corrispondere il prezzo del noleggio dell’autoveicolo, calcolato in base alla tariffa ufficiale, per tutto il periodo compreso tra la data del fermo amministrativo e/o sequestro e la cessazione degli effetti della misura applicata. dovrà, altresì, tenere indenne il locatore da ogni spesa inerente alla procedura amministrativa di cui trattasi. E’ convenuto ancora che, in caso di pulizia straordinaria del veicolo, verrà addebitata al cliente la somma stabilita dalla “tabella danni” visionabile presso il banco noleggiatore oltre che in copia su tutte le auto a noleggio. All’atto della riconsegna, il cliente ha l’onere di verificare, in contraddittorio con il personale del locatore, lo stato del veicolo tramite apposito verbale di consegna/riconsegna allegato al contratto di noleggio. In caso di mancata verifica congiunta, non imputabile ad omissioni e/o carenze organizzative del locatore, il cliente autorizza il locatore medesimo ad addebitare su carta di credito o a trattenere la cauzione versata al momento del ritiro dell’auto, in contanti o con assegno, per un importo pari all’ammontare degli eventuali danni riscontrati sul veicolo; qualora non sia possibile quantificare i danni in loco, al locatario sarà inviato preventivo dettagliato di spesa e, qualora il danno sia superiore alla cauzione versata alla stipula del contratto, il locatore provvederà tramite richiesta scritta a far pervenire al locatario preventivo dell’esatto importo da pagare tramite bonifico bancario intesto a zurlo auto srls. E’ comunque fatta salva la facoltà del cliente di fornire la prova di cui al citato art. 1588 cod. civ. qualora non si sia verificato alcun incidente, al fine di consentire al locatore di tutelare i propri diritti contro frodi o richieste infondate, il cliente deve, comunque, all’atto della riconsegna del veicolo, dichiarare esplicitamente di non aver subito o causato alcun evento dannoso.
2.5 In caso di incidente, il cliente è obbligato a: a) informare immediatamente (tramite telegramma o a mezzo faxo telefono) il locatore trasmettendogli, nelle successive 24 ore, una relazione dettagliata compilata sul modulo accluso ai documenti dell’autoveicolo; b) informare la più vicina autorità e farsi rilasciare copia del rapporto che dovrà essere inoltrato alla stazione di noleggio entro 24 ore; c) prendendo nota dei nomi, degli indirizzi e dei recapiti telefonici delle parti e dei testimoni, dei numeri di targa di tutti gli autoveicoli coinvolti, dei dati relativi all’assicurazione ed alla proprietà di tali autoveicoli; d) fornire al locatore qualsiasi altra notizia utile: e) seguire le istruzioni che il locatore fornirà relativamente alla custodia e/o alle riparazioni dell’autoveicolo. nel caso in cui il cliente non presenti la dichiarazione d’incidente compilata in ogni sua parte (non assolva all’obbligo informativo di cui alla precedente lettera a,) – insieme al rapporto compilato dall’autorità e/o non adempia alle altre formalità sopra indicate, il cliente rimane responsabile per l’intero valore di tutti i danni cagionati all’autoveicolo prescindendo, così, dal limite addebitato a titolo di penale ovvero dalla sottoscrizione. nel caso di sinistro potenzialmente attivo, a prescindere dalla sottoscrizione delle suddette clausole, il locatore addebiterà al cliente, in via cautelativa, una somma quantificata attraverso l’applicazione della “tabella danni” sbc, ovvero (per i danni da questa non contemplati) attraverso apposita perizia tecnica, in attesa del pagamento dei danni dalla compagnia assicuratrice della controparte. a prescindere dalla causa e dalla modalità, nell’eventualità di qualsiasi danno (anche se minimo) verificatosi all’autoveicolo, il cliente ha l’obbligo di informare immediatamente il personale di banco dell’ufficio ove l’autoveicolo è stato prelevato e di rilasciare una dettagliata dichiarazione scritta inerente ai fatti accaduti. In caso contrario, al cliente saranno addebitati i danni cagionati all’autoveicolo, oltre al fermo tecnico. In particolare, per i danni contemplati dalla “tabella danni” sbc, quest’ultimo costituisce una delle voci che compongono l’importo forfettario ivi esposto; mentre, per i danni non contemplati dalla predetta tabella, sarà addebitata al cliente, a titolo di fermo tecnico, una somma, determinata secondo le tariffe ufficiali in vigore, pari all’importo dovuto se il noleggio fosse proseguito per un periodo pari al tempo necessario per l’esecuzione delle riparazioni ed il reperimento dei pezzi di ricambio.
2.6 Il cliente si obbliga a riconsegnare l’autoveicolo e le chiavi presso gli uffici del locatore entro la data indicata a pag. 1 del contratto di noleggio, con i medesimi accessori e nel medesimo stato in cui gli è stata consegnata. Il noleggio si intende definito alla ricezione delle chiavi da parte del personale del locatore. La consegna irrituale e secondo modalità diverse da quelle indicate sul contratto di noleggio si intende a titolo oneroso, ossia con addebito al cliente dei costi sostenuti per condurre la vettura al luogo indicato sul contratto. Qualora l’autoveicolo non fosse riconsegnato entro la data stabilita, il locatore provvederà a riprendere, ove possibile, il possesso materiale dell’autoveicolo presumendosi come tale la volontà del cliente dopo la data prestabilita, nel senso che lo stesso abbia inteso abbandonare l’autoveicolo per sottrarsi ai suoi obblighi contrattuali, con conseguente obbligo a suo carico di provvedere al rimborso delle spese sostenute. il locatore, in questo caso, non assume obblighi di custodia e garanzia riguardo ad eventuali oggetti che il cliente abbia lasciato all’interno dell’autoveicolo. Nel caso in cui il cliente lasci le chiavi lasci all’interno dell’autoveicolo, chiudendolo, egli dovrà provvedere al pagamento di ogni spesa sostenuta per l’apertura ed il recupero dello stesso, più la somma, secondo le tariffe ufficiali in vigore, relativa al periodo di tempo necessario per l’esecuzione delle riparazioni ed il reperimento dei pezzi di ricambio (lucro cessante per fermo tecnico). Rimarrà comunque ad esclusivo carico del cliente il costo della perizia danni e delle spese postali. Qualora il veicolo noleggiato non venga riconsegnato al locatore nel giorno e l’ora previsti dal contratto individuale di autonoleggio sarà applicata una penale di € 100,00 al giorno.
2.7 Il cliente si obbliga a corrispondere al locatore: a) la tariffa inerente al periodo di noleggio stabilito prevista per la categoria di vettura prescelta al momento della stipula del contratto di noleggio ed ivi specificata alla pag. 1. nella tariffa giornaliera il termine “giorno” definisce un periodo di 24 ore, o frazione decorrente dal momento di consegna del veicolo al cliente salvo che la tariffa non preveda diversamente; b) il supplemento viaggio a lasciare (val) dovuto qualora l’autoveicolo fosse riconsegnato in luogo diverso da quello di inizio noleggio; l’importo di tale supplemento verrà indicato al momento della richiesta formale da parte del cliente c) l’i.v.a. in vigore al momento della chiusura del contratto; d) la somma necessaria per riempire di carburante il serbatoio o ripristinarne il livello iniziale ed il servizio rifornimento (ciò nell’ipotesi in cui il cliente non riconsegni l’autoveicolo con il serbatoio pieno di carburante e comunque con lo stesso livello di carburante di inizio noleggio); e) le somme eventualmente dovute a titolo di penali; f) il supplemento in caso di consegna e/o ripresa della vettura al di fuori dei normali orari di lavoro. tale supplemento è di € 20,00 + i.v.a, (per vettura) entro 1 ora dopo la chiusura dell’ufficio; di € 30,00 + i.v.a. (per vettura) a partire da 1 ora dopo la chiusura dell’ufficio; € 30,00 + i.v.a. (per vettura) per tutte le consegne e/o riprese della vettura al di fuori dei normali orari di lavoro durante le festività. la tariffa a chilometraggio limitato è determinata mediante lettura del contachilometri. il cliente è tenuto a controllare periodicamente che il contachilometri funzioni correttamente e si obbliga a comunicare immediatamente al locatore qualsiasi difetto di funzionamento, seguendo, in tal caso, le istruzioni che gli saranno impartite. se al momento della riconsegna, il contachilometri apparirà manomesso e/o guasto, la tariffa chilometrica sarà determinata forfettariamente sulla base di una percorrenza di 200 chilometri al giorno. Tutte le volte che si deve commisurare una tariffa al numero dei giorni, il termine “giorno” definisce un periodo di 24 ore o frazione decorrente dal momento in cui l’autoveicolo è stato consegnato al cliente, a meno che la tariffa non preveda diversamente. e’ prevista una tolleranza massima di 59 minuti oltre la quale verrà addebitato un giorno di noleggio in più. ad ogni modo, il conteggio è soggetto a verifica finale da parte dell’ufficio di inizio noleggio e/o da parte dell’ufficio di fine noleggio e/o da parte dell’ufficio fatturazione.
2.8 Il cliente si obbliga a comunicare al locatore, al momento della firma del contratto di noleggio, le eventuali guide aggiuntive, che dovranno possedere gli stessi requisiti di idoneità alla guida previsti per il locatario. A tal fine, il cliente si impegna a pagare il supplemento aggiuntivo stabilito dal tariffario in vigore al momento del noleggio, il cui importo è indicato nel contratto individuale di noleggio riquadro “annotazioni”. chi stipula la locazione in nome e per conto di terzi risponde in solido con questi in ottemperanza agli obblighi contenuti nel presente contratto di noleggio. Il cliente risponde, in ogni caso, di tutte le azioni ed omissioni commesse da chiunque conduca l’autoveicolo.
2.9 Nei casi in cui il nostro operatore non potrà essere presente al momento della riconsegna del veicolo (esempio riconsegna fuori orario ufficio/notturno) o per cause di forza maggiore, il cliente, previa autorizzazione scritta del locatore tramite mail o sms potrà a parcheggiare l’auto nel parcheggio p8 sito nel complesso aeroportuale lasciando la chiave e il relativo ticket di ingresso del parcheggio nell’apposito box presente in auto. contestualmente alla riconsegna, al fine di garantire il corretto riscontro tra le parti, il cliente locatario si impegna a inviare foto dettagliate dell’auto a conferma che non vi sia nessun nuovo danno, utilizzando i seguenti canali di contatto mail salentoautonoleggio@gmail.com o whatsapp 3792614505. Eventuali comunicazioni successive o precedenti all’orario di ingresso nel parcheggio non saranno ritenute valide. La cauzione sarà accreditata tramite bonifico bancario entro 2 giorni lavorativi, fatto salvo il controllo della vettura da parte del locatore e il riscontro di nessun nuovo danno.
3. Divieto di cessione del contratto e solidarietà con conducente
3.1 E’ vietata la cessione o la stipula del contratto di noleggio in nome e per conto di un terzo.
3.2 Il cliente risponde, in ogni caso, delle azioni e/o omissioni di chiunque conduca l’autoveicolo
4. Furto e incendio
4.1 In caso di furto e/o incendio dell’autoveicolo (sia totale, che parziale e/o tentato), il cliente si obbliga a denunciare il fatto alle autorità competenti e a consegnare al locatore copia della denuncia autenticata dalle autorità medesime. in tal caso il pagamento del nolo è dovuto fino alla data di consegna della copia della denuncia, alla tariffa concordata all’inizio del noleggio, ovvero, se la denuncia è consegnata dopo la data prevista per il rientro, alla tariffa ufficiale. in caso di furto totale del veicolo dipendente da dolo o colpa del cliente, in aggiunta alla penale o alle pretese risarcitorie sopra indicate, verrà a questi addebitato un importo pari al costo del pieno di carburante determinato sulla base dei prezzi correnti al momento dell’addebito. Al verificarsi del furto, il cliente dovrà, in ogni caso, riconsegnare le chiavi originali del veicolo. La mancata riconsegna delle chiavi integra una presunzione di colpa grave del cliente ai fini del risarcimento dovuto, salva la facoltà dello stesso di provare che il fatto non sia a lui imputabile. Si richiama, quanto già espresso al superiore art. 2.4. in caso di furto del veicolo, con successivo ritrovamento, laddove lo stesso dovesse presentare dei danni oppure parti mancanti, il cliente resterà obbligato nei confronti del locatore al risarcimento nei limiti della penalità f/i.
5. Condizioni assicurative opzionali con relative penali e scoperto
5.1 Collisione (c), indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con veicoli identificati, con uno scoperto a carico del cliente del 20% sul danno al veicolo noleggiato da sommare ad una franchigia di € 400,00.
5.2 Incendio (i), garantisce il veicolo contro i rischi derivanti da incendio, anche solo di sue parti, per i danni materiali e diretti in caso di incendio, fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione, scoperto di 10% a carico del cliente.
5.3 Furto (f), garantisce il veicolo contro i rischi derivanti dal furto o rapina, anche solo di sue parti, nonché per i danni diretti subiti nell’esecuzione o nel tentativo di tali reati, con uno scoperto a carico del cliente del 20% sul danno al veicolo noleggiato da sommare ad una franchigia di € 400,00. qualsiasi limitazione di responsabilità non è efficace e decade automaticamente in caso di furto con mancata riconsegna delle chiavi del veicolo.
5.4 Eventi sociopolitici e naturali (e), scoperto 15% da sommare ad una franchigia € 250.
5.5 La garanzia assicurativa descritta nei sopra art- 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 con le relativa franchigia e scoperto, è attiva solo se indicata nel contratto individuale di noleggio nel riquadro coperture assicurative con le rispettive abbreviazioni “c” “i” “f” “e”. i fogli informativi completi sono disponibili presso il banco noleggiatore e visionabili on line sul sito internet www.salentoautonoleggio.it. qualora, la compagnia assicuratrice, non assolva al pagamento del corrispettivo danno per qualsivoglia ragione imputabile al cliente, lo stesso cliente sarà tenuto al pagamento di tutti i dei danni procurati.
5.6 E’ espressamente convenuto che l’efficacia delle coperture assicurative opzionali “collisione, furto, incendio, eventi sociopolitici e naturali” opera solo a condizione che l’evento lesivo non sia imputabile a dolo o colpa grave del cliente. resta fermo, pertanto, il diritto del locatore al risarcimento integrale, ove il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave del cliente.
6. Esoneri, esclusioni, controversie, varie
6.1 In conformità con quanto stabilito dagli artt. 33, co. 2, lett. a) e b) e 36, co. 2, lett. a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2006 n. 205, il locatore sarà responsabile solo per le ipotesi di morte o danno alla persona del cliente risultante da fatto od omissione del locatore medesimo e/o di danno sofferto dal cliente a causa dell’inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto del locatore stesso. Il locatore non è tenuto a custodire gli oggetti eventualmente lasciati nell’autoveicolo al momento della riconsegna.
7. Divieto di esportazione temporanea
7.1 Il locatore non autorizza il cliente a condurre la vettura locata all’estero (vedi art. 2.3 delle presenti condizioni generali di contratto di noleggio).
8. Divieto di modifica delle “condizioni generali di contratto”
8.1 Nessuna modifica può essere apportata alle presenti condizioni generali se non preventivamente autorizzata dalla società zurlo auto srls
9. Pagamento del noleggio
9.1 Il pagamento dell’intero ammontare del noleggio è dovuto all’atto della stipula del contratto. Contestualmente, il cliente dovrà firmare, a pagina 1 del contratto di noleggio, l’autorizzazione all’addebito, sulla carta di credito, di carburante mancante e/o di eventuali multe e/o gli importi a titolo di penale (c.d. “delayed charge”). Decorso il termine del noleggio pattuito, il locatore è autorizzato ad emettere nota di addebito per interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti, salvo il risarcimento dei maggiori danni, con decorrenza dalla data di stipula del contratto di noleggio.
10. Danni da atti vandalici
10.1 Di tutti i danni verificatisi in conseguenza di atti vandalici compiuti durante il periodo in cui l’autoveicolo è stato in possesso del cliente, tanto in sua presenza quanto in sua assenza, lo stesso sarà responsabile nei confronti del locatore.
11. Localizzazione
11.1 Firmando il contratto di noleggio, il cliente autorizza espressamente e senza riserva alcuna il locatore, o altro soggetto dallo stesso incaricato, a monitorare a distanza il corretto uso e funzionamento dell’autovettura noleggiata attraverso sistemi di allarmi satellitari.
12. Reclami
12.1 Qualsiasi eventuale reclamo da sottoporre al locatore deve pervenire per iscritto entro e non oltre 20 giorni dal termine del noleggio.
13. Documentazione fiscale
13.1 Sarà emessa fattura personalizzata soltanto quando sia stata richiesta dal cliente al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio e lo stesso abbia dichiarato il proprio codice fiscale e/o partita i.v.a.
14. Lingua italiana per l’interpretazione del contratto
14.1 il testo in italiano delle presenti condizioni generali di contratto prevale, in caso di diversità, sul testo in inglese perché esprime l’esatta volontà delle parti.
15. Foro competente esclusivo
15.1 Per ogni controversia derivante dai rapporti regolati dal contratto di noleggio e dalle presenti condizioni contrattuali, è competente in via esclusiva il foro di brindisi. Il contratto di noleggio è regolato dal diritto e dalla legge italiana, pertanto, per qualsiasi controversia ad esso relativa, vengono applicati esclusivamente il diritto e la legge italiana.
Ho esaminato la proposta di noleggio ed accetto la vs offerta di locare l’autoveicolo descritto nel contratto di noleggio. accetto altresì le vs condizioni generali di noleggio sopra descritte da considerarsi quale parte integrante del contratto di noleggio, dichiaro di ben conoscerle ed averle lette prima di sottoscriverle. accetto infine tutte le tariffe indicate. Mi impegno a restituire il veicolo nelle date e negli orari indicati nel contratto di noleggio. Mi impegno altresì a pagare eventuali multe emesse per violazioni al codice della strada da me effettuate (oltre spese di istruttoria pratica e l’importo di noleggio ove non pagato al momento di ritiro dell’auto). La sottoscrizione delle condizioni generali di noleggio implica l’accettazione della clausola “delayed charge”.
Per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. dichiaro di approvare specificatamente quanto previsto ai punti nn.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3.1,3.2,4.1,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.1,7.1,8.1,9.1,10.1,11.1,12.1,13.1,14.1,15.1 delle condizioni generali.